Lo Studio Tecnico Bortolotto è in grado di espletare tutti i servizi di consulenza avendo sviluppato una pluriennale esperienza nel campo dell’ingegneria impiantistica, la dinamicità dei componenti dello studio e la massima apertura verso le nuove tecnologie, hanno portato lo Studio Tecnico Bortolotto a sviluppare la propria attività in specifici settori come:

Impianti elettrici:
Produzione di energia elettrica - Trasporto dell’energia elettrica in MT e BT - Trasformazione dell’energia elettrica - Distribuzione dell’energia elettrica - Impianti di Illuminazione per interni ed esterni - Impianti di Illuminazione per gallerie - Impianti di domotica e building automation.


Impianti produttori:
Analisi dei costi e ricavi – analisi dei siti di installazione – pratiche autorizzative con amministrazioni pubbliche – richieste di connessioni alla rete elettrica – progettazione esecutiva – assistenza tecnica alla esecuzione – pratiche per ottenimento tariffa incentivante.

Impianti speciali:
Rilevazione automatica d’incendio e gas - Antintrusione, Tvcc, controllo accessi - Diffusione sonora - Segnalazione e controllo, supervisione impianti.

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

È noto che gli impianti elettrici costituiscono ormai una fondamentale dotazione dei fabbricati. Nel contempo, essi sono come tutti gli impianti tecnologici, origine di obblighi di rispetto, di leggi e norme tecniche ai fini della sicurezza e della funzionalità.

A tale proposito si distinguono in particolare gli impianti destinati:

Luoghi di lavoro

Questi luoghi devono rispettare le disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008, DPR 151/2011, Legge 186/1968, DPR 384/1978 e Legge 118/1971, DL 476/1992, DPR 462/2001, DM 37/2008 e le norme tecniche Uni e CEI in riferimento alla tipologia dell’ambiente di installazione, al fine di evitare sanzioni penali.

Principali punti del D.Lgs. 81/2008 riguardanti l’impianto elettrico

Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)

  • TITOLO I - CAPO IV – SEZIONE I: ART. 57 COMMA 2 E DEL D.LGS. 106/09 ART. 22 COMMA 1 ART. 24 COMMA 1
  • TITOLO III - CAPO III: IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE COMMA 2 E DEL D.LGS. 106/09 ART. 22 COMMA 1 O ART. 24 COMMA
  • ALLEGATO I – GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
    VIOLAZIONI CHE ESPONGONO AL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE: MANCANZA PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (IMPIANTO DI TERRA, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, INTERRUTTORE DIFFERENZIALE)
  • ALLEGATO IV – REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
  • ALLEGATO IX - VALORI DELLE TENSIONI NOMINALI DI ESERCIZIO DELLE MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRICI
  • ALLEGATO XXVII – PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD INDICARE L’UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
  • ALLEGATO XXIX – PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI
  • ALLEGATO XXX – PRESCRIZIONI PER I SEGNALI ACUSTICI
  • ALLEGATO XXIV – PRESCRIZIONI PER LUOGHI DI LAVORO CON VIDEOTERMINALI
  • ALLEGATO XXVI – CAMPI ELETTROMAGNETICI
  • ALLEGATO XLIV – ATTIVITÀ CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI
  • ALLEGATO XLIX / L / LI – CLASSIFICAZIONE E PRESCRIZIONI DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

Valutazione rischio scariche atmosferiche
Protezione contro i fulmini e valutazione del rischio secondo quanto previsto dalla pubblicazione INAIL Ediz. 2013.

Progettazione impianti contro le scariche atmosferiche
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011 , n. 151
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193)

Legge del 1 marzo 1968 N° 186
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiatura, macchinari, installazioni e
impianti elettrici ed elettronici

D.P.R. 384 del 27/04/78 e Legge n. 118 del 03/03/1971
Disposizioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche

D.L. 476 del 04/12/92
Attuazione della direttiva 89/336/CEE riguardante la compatibilità elettromagnetica degli apparecchi elettrici (marcatura CE)

Principali punti del DPR 462/2001
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi

In sintesi nel decreto sono state introdotte:

  • Maggiori responsabilità per l’installatore
  • Maggiori obblighi da parte del datore di lavoro
  • Maggiori garanzie del rispetto delle verifiche
  • Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione degli impianti
  • Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti a verifica periodica
  • Organismi abilitati all’effettuazione delle verifiche (analogamente a quanto già introdotto in materia di ascensori e montacarichi)

Il decreto si riferisce solo ed esclusivamente agli impianti realizzati nei luoghi di lavoro intendendo con questi i luoghi in cui si è in presenza di un lavoratore subordinato sia privato che pubblico, dove per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, ……”….

Principali punti del DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 2008 n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

In sintesi nel decreto sono state introdotte le regole:

  • per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti
  • di applicazione in materia di progettazione degli impianti
  • di riferimento per la realizzazione ed installazione degli impianti
  • per il rilascio della Dichiarazione di Conformità
  • riguardanti gli obblighi del committente o del proprietario
  • riguardanti la manutenzione ordinaria degli impianti

Il decreto si applica a tutti gli impianti a servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze.

Edilizia residenziale

In questo contesto, gli impianti elettrici devono essere rispettate le disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza DPR 151/2011, Legge 186/1968, DPR 384/1978 e Legge 118/1971, DL 476/1992, DPR 462/2001, DM 37/2008 e le norme tecniche Uni e CEI in riferimento alla tipologia dell’ambiente di installazione.

Nel contesto dell’impiantistica elettrica, con destinazione d’uso residenziale, le norme tecniche CEI hanno introdotto la regolamentazione delle prestazioni dell’impianto. Sono state cioè aggiunte le stelle dell’impianto elettrico (richiamando quelle alberghiere), in relazione alle prestazioni funzionali.
Sono stati fissati tre livelli:

  • Livello 1 (minimo accettabile)
  • Livello 2 (buona qualità)
  • Livello 3 (impianto domotico)

Adeguamento e ristrutturazione impianti elettrici dei servizi comuni condominiali

Altri punti di fondamentale importanza nello studio degli impianti elettrici sono:

  • La manutenzione (oggetto di specifici obblighi legislativi nei luoghi di lavoro);
  • Il risparmio energetico.

PREVENZIONE INCENDI

Presentazione di valutazione progetto presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente, al fine dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, di attività soggette al controllo di Prevenzione Incendi. Secondo quanto prescritto dal Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 11/09/2011, pubblicato il 1° agosto 2011 n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”, in vigore dal 7 ottobre 2011 e successive modificazioni.

  • Progettazione sistemi di protezione attiva e passiva
  • Valutazione rischio incendio DM 10/03/1998 – DM 08/09/1999 – DM 07/08/2012
  • Piani di evacuazione

PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA


Lo studio illuminotecnico è di fondamentale importanza per:

Luoghi di lavoro
Infatti nei luoghi di lavoro (Rif. D.Lgs. 81/08), l’illuminazione deve essere attentamente valutata in relazione alla attività svolta.

ai principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Rif. Norma UNI EN 1838, D.Lgs. 81/08):

  • illuminazione ordinaria
  • illuminazione di emergenza

Illuminazione ordinaria all’interno nei luoghi di lavoro
Nei luoghi di lavoro all’interno si fa riferimento a quanto prescritto dalla Norma UNI EN 12464-1.

Illuminazione ordinaria all’esterno nei luoghi di lavoro
Nei luoghi di lavoro all’esterno (es. cantieri edili, aziende agricole, stazioni carburanti, siti industriali, aree parcheggio, impianti produzione energia, segherie, impianti trattamento delle acque, ecc.), si aggiunge l’esigenza di evitare che l’impianto di illuminazione “disturbi” le proprietà circostanti e la circolazione stradale. A tale scopo dovranno di fatto essere seguite anche le prescrizioni della norma tecnica UNI EN 12464-2.

Illuminazione di emergenza nei luoghi di lavoro e di pubblico spettacolo
Nei luoghi in cui è prevista l’installazione della illuminazione di sicurezza, si deve fare riferimento alla Norma Europea UNI EN 1838. Ai fini della presente norma si distinguono:

  • Illuminazione di emergenza: destinata a funzionare quando viene a mancare l’illuminazione ordinaria.
  • Illuminazione vie di esodo: illuminazione del percorso destinato all’esodo in caso di emergenza.
  • Illuminazione di sicurezza: parte dell’illuminazione di emergenza destinata alla sicurezza delle persone durante l’evacuazione o di coloro che tentano di completare un'operazione potenzialmente pericolosa prima di lasciare la zona stessa.
  • Illuminazione di sicurezza per l’esodo: parte destinata ad assicurare che i mezzi di fuga possano essere chiaramente identificati e utilizzati in sicurezza quando la zona è occupata.
  • Illuminazione antipanico di aree estese: destinata ad evitare il panico e a fornire l'illuminazione necessaria affinché le persone possano raggiungere un luogo da cui possa essere identificata una via di esodo.

Segnali di sicurezza
I segnali di sicurezza per le uscite di sicurezza e i segnali di pronto soccorso devono soddisfare i requisiti seguenti:

  • La Direttiva del Consiglio 92/58/CEE del 24 giugno 1992 sui requisiti minimi per la segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro, riporta indicazioni sul formato dei segnali di sicurezza.
  • I segnali di sicurezza devono raggiungere almeno il 50% del valore di luminanza richiesto entro 5 s e il valore totale richiesto entro 60 s.
  • I colori devono essere conformi ai requisiti della ISO 3864.
  • Il valore minimo di luminanza dell'intera area del colore di sicurezza del segnale deve essere 2 cd/m

Un segnale illuminato internamente è distinguibile a distanza maggiore rispetto ad un segnale illuminato esternamente avente la stessa dimensione.

Illuminazione stradale
a) Norma UNI 11248 “Illuminazione stradale – Selezione delle categorie illuminotecniche”
b) Norma UNI EN 13201-2 “Illuminazione Stradale – Requisiti prestazionali”
c) Norma UNI EN 13201-3 “Illuminazione Stradale – Calcolo delle prestazioni”
d) Norma UNI EN 13201-4 “Illuminazione Stradale – Metodi di misura delle prestazioni fotometriche”

CONSULENZA, MISURE E PROGETTAZIONE SCHERMATURE DI CAMPI ELETTROMAGNETICI


Una peculiare attività del nostro studio è quella di occuparsi della problematica dei campi elettromagnetici. Infatti se ne parla molto ma è poco conosciuta la problematica sia sotto il profilo pratico che di obblighi legislativi.
È noto che tutti che esiste una specifica normativa sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Esistono infatti limitazioni sia nei confronti della popolazione che per i lavoratori. Nel caso dei luoghi di lavoro, i datori di lavoro hanno l’obbligo di verificare la eventuale presenza di campi elettromagnetici ed, in presenza di superamento dei limiti previsti attuare gli opportuni provvedimenti per limitarne l’intensità.
I parametri devono infatti rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente:

  • Legge quadro 36/2001
  • DPCM 8 luglio 2003
  • DM 29/05/2008
  • DM 21/3/1988
  • DM 16/01/1991
  • DPCM 23/4/1992 e DPCM 28/09/1995
  • D.M. 81/08.

La nostra attività consiste nella consulenza e progettazione delle misure attuative nei casi di:

1) situazioni esistenti:

  • sopralluogo e misurazione della intensità dei campi elettromagnetici esistenti
  • relazione tecnica dello stato di fatto
  • eventuale progetto di schermatura per la limitazione delle emissioni elettromagnetiche

2) nuove costruzioni:

  • progetto di studio di impatto ambientale dei campi elettromagnetici
  • eventuale progetto di schermatura per la limitazione delle emissioni elettromagnetiche
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